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Ricarica Veicoli elettrici: novità in arrivo con il nuovo decreto

E’ stato pubblicato oggi, Venerdì 13 gennaio 2017, il Decreto Legislativo n. 257/2016 che, in base all’attuazione della direttiva 2014/94/UE, impone modifiche sostanziali al Codice della Strada e ai nuovi regolamenti comunali in merito alla ricarica dei veicoli elettrici.Questo decreto, in vigore dal 14 Gennaio 2017 apporta una modifica sostanziale al Codice della Strada.
L’art. 158 del C.d.S. (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) al comma 1 inserisce la lettera h-bis) che, di fatto, vieta la sosta e la fermata negli spazi riservati ai veicoli elettrici in ricarica.

Si pone, finalmente, l’equivalenza degli stalli riservati alla ricarica ai veicoli elettrici ai classici distributori di carburante (Art. 158, comma 2, lettera o).

Per chiarezza riprendiamo l’articolo di polizialocale.com che specifica molto bene le modifiche al C.d.S. e le sue applicazioni:


Sosta o fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica

Testualmente, viene estesa la sanzione dell’articolo 158, comma 5, a chi effettua la sosta o la fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

Non che ne sentissimo la necessità, considerato anche che da tempo esistono le piazzole riservate ai veicoli elettrici che devono effettuare la ricarica e che fino ad adesso ci siamo serviti tranquillamente dell’articolo 7 del Codice della Strada, ma siccome è bene non farsi mancare niente, allora non costa nulla intervenire nuovamente sul Codice della Strada con una nuova modifica.

Anche il veicolo elettrico in sosta ma non in ricarica può essere sanzionato

Ovviamente la norma, ancorchè non brilli per chiarezza, si riferisce a un conseguente divieto di sosta (e di fermata) per tutti i veicoli che non siano in ricarica, così che sarà sanzionato qualsiasi veicolo, anche elettrico, che si trovi in sosta (o fermata), almeno senza essere collegato alla colonnina per la ricarica; se la colonnina consente di vedere che la ricarica è terminata, si può ritenere che la stessa sanzione si applichi anche al veicolo elettrico collegato alla colonnina di rifornimento che sosta dopo aver terminato la ricarica, in quanto è evidente che impedisce a chi ne abbia la necessità di servirsi dell’impianto.

Che poi possa esistere uno spazio per la “fermata” dei veicoli elettrici in ricarica ho dei dubbi, anche laddove vi siano sistemi per la ricarica veloce, visto che la fermata è la sospensione della marcia per esigenze di “brevissima durata” e che dove questa sospensione della marcia non sia “brevissima” va intesa come sosta.

Sanzione più alta prevista quando la fermata è di pericolo e di intralcio

Inoltre, la collocazione del precetto nel comma 1 dell’articolo 158 determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria più alta prevista per quei casi dove anche la sola fermata è di pericolo e di intralcio, mentre sarebbe stato più ragionevole collocare il divieto nel comma 2, dove peraltro si trovano sanzionate situazioni del tutto simili, come la sosta in corrispondenza o prossimità (entro i 5 metri prima e dopo l’installazione destinata all’erogazione) dei distributori di carburante o anche la sosta inoperosa negli spazi destinati al carico e allo scarico della cose.

Quali sanzioni amministrative applicare?

Comunque tanto è stato deciso e applicheremo la sanzione da 85 a 338 euro (ridotta 85 euro, entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione , 59,50 euro) se si tratta di veicoli diversi dai ciclomotori e dai motoveicoli a due ruote, per il quali è prevista la sanzione da 40 a 164 euro (ridotta 40 euro, entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione, 28 euro), oltre alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo.


Le Altre Novità

Altre novità si trovano nell’art. 18 dello stesso decreto dove si impone alle Regioni di predisporre l’obbligo di dotarsi di stazioni di ricarica veloce (superiore ai 22 Kw di potenza) ai nuovi distributori di carburanti o a quelli che effettuano la totale ristrutturazione.

Un altro passo importante viene sempre dall’articolo 17 dove si legge testualmente: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in termini di regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle citta’, misure di incentivazione e l’armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi” ci sarà quindi un’uniformità dei regolamenti comunali sulla sosta e sugli ingressi nelle ZTL delle città.

Le scadenze importanti

14 gennaio 2017:
Le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l’obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce (Ricarica Fast) (Art. 18 comma 1);

14 luglio 2017:
Entro questa data il Governo, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in termini di regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle città, misure di incentivazione e l’armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi (Art. 17 comma 2);

31 dicembre 2017:
Entro questa data i comuni adeguano il regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, l’obbligo , per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. (Art. 17 comma 2)

31 dicembre 2018:
Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all’allegato IV, le regioni prevedono l’obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto (Art. 18 comma 3);

In ambito autostradale gli obblighi sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti (Art. 18 comma 5);

31 dicembre 2020:
Per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all’allegato IV, le regioni prevedono l’obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto (Art. 18 comma 4).

Auspichiamo, pertanto, un rapido intervento di amministrazioni pubbliche e governo nell’applicazione del presente decreto, invitando tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici a fare da “promemoria” alle proprie amministrazioni.

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